Inviato esito
Comune di Bagnoli Irpino
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Gara #434
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE FUNIVIE DEL LACENO E PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE INVERNALI ED ESTIVEInformazioni appalto
22/04/2025
Aperta
Servizi
€ 31.256.689,00
PULLO SOCCORSO
Categorie merceologiche
799931
-
Servizi di gestione impianti
Lotti
Inviato esito
1
B697B7CC95
B45J24000090007
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE FUNIVIE DEL LACENO E PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE INVERNALI ED ESTIVE
Il servizio da appaltare prevede le seguenti attività:
a) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione delle funivie del Laceno;
b) Redazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e realizzazione delle strutture turistiche invernali ed estive proposte ed oggetto di offerta;
c) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria delle funivie del Laceno e delle strutture turistiche invernali ed estive previste, programmate o comunque necessarie a garantirne la funzionalità e disponibilità in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;
d) la gestione delle funivie del Laceno e delle strutture turistiche invernali ed estive e l’erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione.
€ 31.256.689,00
€ 12.424.462,25
€ 0,00
€ 5,00
Det. Resp. Ser. Lavori Pubblici ed Urbanistica nr 535 RG del 14/08/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 03164520649 | LACENO LIVE SRL |
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| UVA | ROCCO | RUP |
Commissione valutatrice
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Pullo | Soccorso | Presidente |
| Modugno | Daniela | Componente |
| Donnarumma | Caterina | Componente |
Scadenze
22/05/2025 10:00
27/05/2025 10:00
27/05/2025 16:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: cf1762e828c478c455f23687a916682274cba74c1f1b5292439d90afce226870 05/09/2025 17:14 |
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Chiarimenti
21/05/2025 13:06
Quesito #3
Considerato che l’oggetto della concessione consiste nella gestione degli impianti di funivie di proprietà del Comune di Bagnoli Irpino, per la formazione di una offerta competitiva e consapevole è indispensabile l’approfondita conoscenza delle caratteristiche tecniche e funzionali di detti impianti. Tale livello di conoscenza non è desumibile dalle scarne indicazioni contenute nella proposta del promotore né acquisibile attraverso un sopralluogo “assistito” non previsto dalla disciplina di gara. Si chiede, pertanto, al fine di eliminare la non consentita dissimmetria informativa tra il promotore e gli altri concorrenti, di pubblicare il progetto “as built” degli impianti la cui gestione in concessione è oggetto di gara, eventualmente “oscurato” per gli aspetti non rilevanti in relazione alla gara in corso.
Contestualmente si chiede di differire adeguatamente il termine per la presentazione dell’offerta, alla luce di quanto disposto dall’art. 184, commi 1 e 2, del Codice in vigore.
In caso di mancato accoglimento delle suesposte richieste, lo scrivente operatore economico si riserva di farne segnalazione all’ANAC.
Si chiedono, altresì, i seguenti chiarimenti:
INVESTIMENTI. Nell’elaborato “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” allegato alla proposta del promotore è indicato (pag. 8) è indicato che gli “investimenti iniziali sono pari a € 1.386.397,00”. Nel Bando l’importo degli investimenti è indicato in € 3.761.350,27. Si chiedono chiarimenti in ordine a quali investimenti successivi a quelli iniziali sono stati considerati per attingere all’importo di € 3.761.350,27.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE. In assenza di qualsiasi indicazione nel bando si deve ritenere ammissibile l’offerta del concorrente che nel proprio personale non annoveri caposervizio, macchinisti ed agenti dotati del patentino previsto dal DM MIT 288/2014?
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA. Acclarato che, tra le prestazioni del concessionario, la componente servizi è assolutamente prevalente rispetto alla componente lavori, si chiede di conoscere le motivazioni per cui, in riferimento a tali requisiti, sono stati prescritti quelli previsti dall’art. 33, comma 1, dell’allegato II.12 del Codice, e non quelli prescritti dall’art.100, comma 11, del Codice. Si è tenuto conto che i requisiti richiesti, commisurati all’investimento in lavori, non sono assolutamente commisurati alle prestazioni in servizi?
OPZIONI SULLA ESECUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI (Bando punto III.2.1.1). Si chiedono chiarimenti sulla modalità con la quale rendere le dichiarazioni relative alle opzioni di cui al citato punto del Bando, in assenza di qualunque previsione in tal senso nei paragrafi 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4 del Disciplinare di gara, oppure nella “dichiarazione unica” messa a disposizione dei concorrenti, che, come precisato nel paragrafo 15.5 dello stesso Disciplinare, “esaurisce tutti gli obblighi dichiarativi da parte di ciascun operatore economico a qualunque titolo interessato”.
OPZIONE DI ESECUZIONE INDIRETTA DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. Nel caso il concorrente opti per l’esecuzione indiretta, quali formalità dovrà seguire, nel caso di aggiudicazione, per l’affidamento di tali prestazioni. Quali controlli, su tali modalità, sono esercitate dall’Amministrazione aggiudicatrice?
SUBAPPALTO. All’art. 9 del Disciplinare di gara è previsto che “E’ ammesso subappalto nella misura massima consentita dalla normativa vigente”. Giacché la normativa vigente, contenuta nell’art.119 del Codice, per conformarsi ai principi eurounitari, esclude ogni limitazione generalizzata al subappalto, lasciando facoltà alle Amministrazioni aggiudicatrici di introdurre specifiche e motivate limitazioni per la specifica procedura, si deve intendere che non esiste alcuna limitazione al subappalto? Oppure nella disciplina di gara è stata introdotta specifica e motivata limitazione non contenuta nell’art. 9 del Disciplinare di gara?
GARANZIA DEFINITIVA. Si chiede di conoscere il motivo per cui la costituzione della garanzia definitiva è prevista (punto III.1.1 del Bando) come “all’art.193 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 (versione ante correttivo appalti)” e non come all’art.193, comma 15, del D.Lgs. 36/2023 nel testo vigente dopo le modifiche apportate dal “correttivo” di cui al D.Lgs. 209/2024, entrato in vigore ben prima della pubblicazione del Bando.
STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE. Nel Bando è precisato che il contratto sarà stipulato con il Comune di Bagnoli Irpino. Si chiedono chiarimenti in ordine alle modalità con cui sarà assicurato il rispetto dell’art. 62, comma 6, lettera g), del Codice.
INTRODUZIONE DEL PEF NELL’OFFERTA TECNICA. Nell’art. 16 del Disciplinare di gara, si prescrive che il PEF del concorrente debba essere inserito nell’offerta tecnica. Giacché il PEF deve contenere inevitabilmente, in maniera analitica e dettagliata, tutti gli elementi dell’offerta economica, si chiede se tale prescrizione non sia in palese conflitto con il principio di divieto di commistione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica.
PROPOSTE AGGIUNTIVE AI LAVORI ASCRITTI ALL'INIZIALE INVESTIMENTO. In relazione a dette proposte, oggetto di valutazione ai sensi del criterio A.1 di valutazione dell’offerta tecnica, in assenza di qualunque indicazione contenuta nella disciplina di gara, si chiedono chiarimenti rispetto ai limiti cui dette proposte debbono sottostare (tipologia, perimetro territoriale, vincoli) e la possibilità che esse si discostino dal PFTE del promotore.
Contestualmente si chiede di differire adeguatamente il termine per la presentazione dell’offerta, alla luce di quanto disposto dall’art. 184, commi 1 e 2, del Codice in vigore.
In caso di mancato accoglimento delle suesposte richieste, lo scrivente operatore economico si riserva di farne segnalazione all’ANAC.
Si chiedono, altresì, i seguenti chiarimenti:
INVESTIMENTI. Nell’elaborato “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” allegato alla proposta del promotore è indicato (pag. 8) è indicato che gli “investimenti iniziali sono pari a € 1.386.397,00”. Nel Bando l’importo degli investimenti è indicato in € 3.761.350,27. Si chiedono chiarimenti in ordine a quali investimenti successivi a quelli iniziali sono stati considerati per attingere all’importo di € 3.761.350,27.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE. In assenza di qualsiasi indicazione nel bando si deve ritenere ammissibile l’offerta del concorrente che nel proprio personale non annoveri caposervizio, macchinisti ed agenti dotati del patentino previsto dal DM MIT 288/2014?
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA. Acclarato che, tra le prestazioni del concessionario, la componente servizi è assolutamente prevalente rispetto alla componente lavori, si chiede di conoscere le motivazioni per cui, in riferimento a tali requisiti, sono stati prescritti quelli previsti dall’art. 33, comma 1, dell’allegato II.12 del Codice, e non quelli prescritti dall’art.100, comma 11, del Codice. Si è tenuto conto che i requisiti richiesti, commisurati all’investimento in lavori, non sono assolutamente commisurati alle prestazioni in servizi?
OPZIONI SULLA ESECUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI (Bando punto III.2.1.1). Si chiedono chiarimenti sulla modalità con la quale rendere le dichiarazioni relative alle opzioni di cui al citato punto del Bando, in assenza di qualunque previsione in tal senso nei paragrafi 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4 del Disciplinare di gara, oppure nella “dichiarazione unica” messa a disposizione dei concorrenti, che, come precisato nel paragrafo 15.5 dello stesso Disciplinare, “esaurisce tutti gli obblighi dichiarativi da parte di ciascun operatore economico a qualunque titolo interessato”.
OPZIONE DI ESECUZIONE INDIRETTA DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. Nel caso il concorrente opti per l’esecuzione indiretta, quali formalità dovrà seguire, nel caso di aggiudicazione, per l’affidamento di tali prestazioni. Quali controlli, su tali modalità, sono esercitate dall’Amministrazione aggiudicatrice?
SUBAPPALTO. All’art. 9 del Disciplinare di gara è previsto che “E’ ammesso subappalto nella misura massima consentita dalla normativa vigente”. Giacché la normativa vigente, contenuta nell’art.119 del Codice, per conformarsi ai principi eurounitari, esclude ogni limitazione generalizzata al subappalto, lasciando facoltà alle Amministrazioni aggiudicatrici di introdurre specifiche e motivate limitazioni per la specifica procedura, si deve intendere che non esiste alcuna limitazione al subappalto? Oppure nella disciplina di gara è stata introdotta specifica e motivata limitazione non contenuta nell’art. 9 del Disciplinare di gara?
GARANZIA DEFINITIVA. Si chiede di conoscere il motivo per cui la costituzione della garanzia definitiva è prevista (punto III.1.1 del Bando) come “all’art.193 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 (versione ante correttivo appalti)” e non come all’art.193, comma 15, del D.Lgs. 36/2023 nel testo vigente dopo le modifiche apportate dal “correttivo” di cui al D.Lgs. 209/2024, entrato in vigore ben prima della pubblicazione del Bando.
STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE. Nel Bando è precisato che il contratto sarà stipulato con il Comune di Bagnoli Irpino. Si chiedono chiarimenti in ordine alle modalità con cui sarà assicurato il rispetto dell’art. 62, comma 6, lettera g), del Codice.
INTRODUZIONE DEL PEF NELL’OFFERTA TECNICA. Nell’art. 16 del Disciplinare di gara, si prescrive che il PEF del concorrente debba essere inserito nell’offerta tecnica. Giacché il PEF deve contenere inevitabilmente, in maniera analitica e dettagliata, tutti gli elementi dell’offerta economica, si chiede se tale prescrizione non sia in palese conflitto con il principio di divieto di commistione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica.
PROPOSTE AGGIUNTIVE AI LAVORI ASCRITTI ALL'INIZIALE INVESTIMENTO. In relazione a dette proposte, oggetto di valutazione ai sensi del criterio A.1 di valutazione dell’offerta tecnica, in assenza di qualunque indicazione contenuta nella disciplina di gara, si chiedono chiarimenti rispetto ai limiti cui dette proposte debbono sottostare (tipologia, perimetro territoriale, vincoli) e la possibilità che esse si discostino dal PFTE del promotore.
23/05/2025 17:24
Risposta
Quesito nr 1
Considerato che l’oggetto della concessione consiste nella gestione degli impianti di funivie di proprietà del Comune di Bagnoli Irpino, per la formazione di una offerta competitiva e consapevole è indispensabile l’approfondita conoscenza delle caratteristiche tecniche e funzionali di detti impianti. Tale livello di conoscenza non è desumibile dalle scarne indicazioni contenute nella proposta del promotore né acquisibile attraverso un sopralluogo “assistito” non previsto dalla disciplina di gara. Si chiede, pertanto, al fine di eliminare la non consentita dissimmetria informativa tra il promotore e gli altri concorrenti, di pubblicare il progetto “as built” degli impianti la cui gestione in concessione è oggetto di gara, eventualmente “oscurato” per gli aspetti non rilevanti in relazione alla gara in corso.
Contestualmente si chiede di differire adeguatamente il termine per la presentazione dell’offerta, alla luce di quanto disposto dall’art. 184, commi 1 e 2, del Codice in vigore.
Risposta Punto 1
Si riporta quanto trasferito dalla Stazione Appaltante (Comune di Bagnoli):
“In ottemperanza all’art. 193 comma 3 del Dlgs 36/23 a base di gara è stato posto il progetto di fattibilità tecnico economica, così come proposto dal promotore ed accettato e approvato dall’amministrazione. I lavori relativi alla sostituzione degli impianti funiviari sono in corso di completamento, trattasi di impianto di nuova realizzazione dotato di tutti i pareri tecnico – scientifici rilasciati con esito favorevole da parte degli enti competenti, che non sfugge, quindi, alla possibilità di stimarne i costi di gestione per qualsiasi operatore del settore o che abbia i requisiti per partecipare a detto bando per la gestione.Non esiste uno stato progettuale di “as built”, come letteralmente tale termine vuol significare, e, pertanto, non si intravede nessuna dissimmetria informativa tra il promotore e gli altri concorrenti. Ciò nonostante nessuna informazione è stata negata, durante il corso della pubblicazione del bando e sino ad oggi, a qualsivoglia operatore economico, potenziale concorrente, ne avesse fatto richiesta. Corre appena l’obbligo infine di ricordare a tutti che le opere realizzate non possono essere collaudate in assenza del gestore.”
In relazione alla richiesta di differimento dei termini per la presentazione dell’offerta, ed a quanto sopra riportato, stante l’urgenza da parte del Comune di Bagnoli di procedere all’aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti a fune, visto il rapido riscontro alla richiesta di chiarimenti, non si ritiene opportuno differire i termini di gara.
Quesito nr 2
INVESTIMENTI. Nell’elaborato “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” allegato alla proposta del promotore è indicato (pag. 8) è indicato che gli “investimenti iniziali sono pari a € 1.386.397,00”. Nel Bando l’importo degli investimenti è indicato in € 3.761.350,27. Si chiedono chiarimenti in ordine a quali investimenti successivi a quelli iniziali sono stati considerati per attingere all’importo di € 3.761.350,27.
Risposta Punto 2
L’importo considerato di € 3.761.350,27 è stato desunto direttamente dalla determina contrarre nr 63 R.G. del 28/01/2025, facente parte integrante della procedura di gara, alla voce “Valore degli investimenti materiali ed immateriali” e riporta in dettaglio quanto meglio riportato nel PEF.
Quesito nr 3
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE. In assenza di qualsiasi indicazione nel bando si deve ritenere ammissibile l’offerta del concorrente che nel proprio personale non annoveri caposervizio, macchinisti ed agenti dotati del patentino previsto dal DM MIT 288/2014?
Risposta Punto 3
Si riporta quanto trasferito dalla Stazione Appaltante (Comune di Bagnoli):“Sono figure delle quali il gestore si dovrà dotare obbligatoriamente prima dell’apertura dell’impianto come da DM MIT. Prevederle già in sede di gara poteva essere addirittura discriminatorio e limitante, disattendendo al principio del favorire la massima partecipazione agli operatori economici.”
Quesito nr 4
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA. Acclarato che, tra le prestazioni del concessionario, la componente servizi è assolutamente prevalente rispetto alla componente lavori, si chiede di conoscere le motivazioni per cui, in riferimento a tali requisiti, sono stati prescritti quelli previsti dall’art. 33, comma 1, dell’allegato II.12 del Codice, e non quelli prescritti dall’art.100, comma 11, del Codice. Si è tenuto conto che i requisiti richiesti, commisurati all’investimento in lavori, non sono assolutamente commisurati alle prestazioni in servizi?
Risposta Punto 4
Secondo quanto riportato nel bando di gara al punto “III.2.2) Capacità economica e finanziaria”, i requisiti sono commisurati all’importo dell’investimento previsto per l'intervento”, ovvero al “Valore degli investimenti materiali ed immateriali” riportato nella determina a contrarre in precedenza citata. Inoltre, L’art. 100 al comma 11 così recita “OMISSIS…….le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria…OMISSIS”, ovvero una possibilità alla quale la Stazione Appaltante (Comune di Bagnoli) non ha ritenuto dover aderire.
Quesito nr 5
OPZIONI SULLA ESECUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI (Bando punto III.2.1.1). Si chiedono chiarimenti sulla modalità con la quale rendere le dichiarazioni relative alle opzioni di cui al citato punto del Bando, in assenza di qualunque previsione in tal senso nei paragrafi 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4 del Disciplinare di gara, oppure nella “dichiarazione unica” messa a disposizione dei concorrenti, che, come precisato nel paragrafo 15.5 dello stesso Disciplinare, “esaurisce tutti gli obblighi dichiarativi da parte di ciascun operatore economico a qualunque titolo interessato”.
Risposta Punto 5
Il concorrente, in riferimento alla tipologia di esecuzione del servizio scelto dell’operatore economico, dovrà allegare “apposita dichiarazione”, secondo quanto previsto al punto III.2.1.1 del bando.
Quesito nr 6
OPZIONE DI ESECUZIONE INDIRETTA DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. Nel caso il concorrente opti per l’esecuzione indiretta, quali formalità dovrà seguire, nel caso di aggiudicazione, per l’affidamento di tali prestazioni. Quali controlli, su tali modalità, sono esercitate dall’Amministrazione aggiudicatrice?
Risposta Punto 6
Si rinvia a quanto già previsto dal punto III.2.1.1) del bando
Quesito nr 7
SUBAPPALTO. All’art. 9 del Disciplinare di gara è previsto che “E’ ammesso subappalto nella misura massima consentita dalla normativa vigente”. Giacché la normativa vigente, contenuta nell’art.119 del Codice, per conformarsi ai principi eurounitari, esclude ogni limitazione generalizzata al subappalto, lasciando facoltà alle Amministrazioni aggiudicatrici di introdurre specifiche e motivate limitazioni per la specifica procedura, si deve intendere che non esiste alcuna limitazione al subappalto? Oppure nella disciplina di gara è stata introdotta specifica e motivata limitazione non contenuta nell’art. 9 del Disciplinare di gara? Risposta Punto 7
Come evidenziato nel quesito, nel disciplinare di gara non è stata introdotta nessuna specifica limitazione al subappalto.
Quesito nr 8
GARANZIA DEFINITIVA. Si chiede di conoscere il motivo per cui la costituzione della garanzia definitiva è prevista (punto III.1.1 del Bando) come “all’art.193 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 (versione ante correttivo appalti)” e non come all’art.193, comma 15, del D. Lgs. 36/2023 nel testo vigente dopo le modifiche apportate dal “correttivo” di cui al D. Lgs. 209/2024, entrato in vigore ben prima della pubblicazione del Bando.
Risposta Punto 8
D. Lgs nr36/2023: Art. 225-bis. (Ulteriori disposizioni transitorie) - 4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.
Come riportato nella citata determina a contrarre: “con pec del 18.09.2024 la società Laceno Live s.r.l. confermava la validità della proposta e garantiva la permanenza del suo interesse alla proposta depositata con prot. Comunale n. 10657 del 01.09.2023”
Quesito nr 9 STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE. Nel Bando è precisato che il contratto sarà stipulato con il Comune di Bagnoli Irpino. Si chiedono chiarimenti in ordine alle modalità con cui sarà assicurato il rispetto dell’art. 62, comma 6, lettera g), del Codice.
Risposta Punto 9
La stazione appaltante (Comune di Bagnoli Irpino), agirà nel rispetto dell’art. 62, comma 6, lettera g), del Codice
Quesito nr 10
INTRODUZIONE DEL PEF NELL’OFFERTA TECNICA. Nell’art. 16 del Disciplinare di gara, si prescrive che il PEF del concorrente debba essere inserito nell’offerta tecnica. Giacché il PEF deve contenere inevitabilmente, in maniera analitica e dettagliata, tutti gli elementi dell’offerta economica, si chiede se tale prescrizione non sia in palese conflitto con il principio di divieto di commistione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Risposta Punto 10
L’offerta economica e temporale è quella afferente ai soli punti B.1, B.2 e B.3 del punto IV.2.1 del Bando di Gara.
Come previsto dal D. Lgs 36/2023 al comma 3 dell’art. 193 (ante correttivo): “Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo”, pertanto non si ravvede alcuna commistione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Quesito nr 11
PROPOSTE AGGIUNTIVE AI LAVORI ASCRITTI ALL'INIZIALE INVESTIMENTO. In relazione a dette proposte, oggetto di valutazione ai sensi del criterio A.1 di valutazione dell’offerta tecnica, in assenza di qualunque indicazione contenuta nella disciplina di gara, si chiedono chiarimenti rispetto ai limiti cui dette proposte debbono sottostare (tipologia, perimetro territoriale, vincoli) e la possibilità che esse si discostino dal PFTE del promotore.
Risposta Punto 11
Le proposte migliorative non sono soggette a restrizioni ulteriori rispetto a quelle già disciplinate dal D. Lgs 36/2023 all’art. 193.
Considerato che l’oggetto della concessione consiste nella gestione degli impianti di funivie di proprietà del Comune di Bagnoli Irpino, per la formazione di una offerta competitiva e consapevole è indispensabile l’approfondita conoscenza delle caratteristiche tecniche e funzionali di detti impianti. Tale livello di conoscenza non è desumibile dalle scarne indicazioni contenute nella proposta del promotore né acquisibile attraverso un sopralluogo “assistito” non previsto dalla disciplina di gara. Si chiede, pertanto, al fine di eliminare la non consentita dissimmetria informativa tra il promotore e gli altri concorrenti, di pubblicare il progetto “as built” degli impianti la cui gestione in concessione è oggetto di gara, eventualmente “oscurato” per gli aspetti non rilevanti in relazione alla gara in corso.
Contestualmente si chiede di differire adeguatamente il termine per la presentazione dell’offerta, alla luce di quanto disposto dall’art. 184, commi 1 e 2, del Codice in vigore.
Risposta Punto 1
Si riporta quanto trasferito dalla Stazione Appaltante (Comune di Bagnoli):
“In ottemperanza all’art. 193 comma 3 del Dlgs 36/23 a base di gara è stato posto il progetto di fattibilità tecnico economica, così come proposto dal promotore ed accettato e approvato dall’amministrazione. I lavori relativi alla sostituzione degli impianti funiviari sono in corso di completamento, trattasi di impianto di nuova realizzazione dotato di tutti i pareri tecnico – scientifici rilasciati con esito favorevole da parte degli enti competenti, che non sfugge, quindi, alla possibilità di stimarne i costi di gestione per qualsiasi operatore del settore o che abbia i requisiti per partecipare a detto bando per la gestione.Non esiste uno stato progettuale di “as built”, come letteralmente tale termine vuol significare, e, pertanto, non si intravede nessuna dissimmetria informativa tra il promotore e gli altri concorrenti. Ciò nonostante nessuna informazione è stata negata, durante il corso della pubblicazione del bando e sino ad oggi, a qualsivoglia operatore economico, potenziale concorrente, ne avesse fatto richiesta. Corre appena l’obbligo infine di ricordare a tutti che le opere realizzate non possono essere collaudate in assenza del gestore.”
In relazione alla richiesta di differimento dei termini per la presentazione dell’offerta, ed a quanto sopra riportato, stante l’urgenza da parte del Comune di Bagnoli di procedere all’aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti a fune, visto il rapido riscontro alla richiesta di chiarimenti, non si ritiene opportuno differire i termini di gara.
Quesito nr 2
INVESTIMENTI. Nell’elaborato “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” allegato alla proposta del promotore è indicato (pag. 8) è indicato che gli “investimenti iniziali sono pari a € 1.386.397,00”. Nel Bando l’importo degli investimenti è indicato in € 3.761.350,27. Si chiedono chiarimenti in ordine a quali investimenti successivi a quelli iniziali sono stati considerati per attingere all’importo di € 3.761.350,27.
Risposta Punto 2
L’importo considerato di € 3.761.350,27 è stato desunto direttamente dalla determina contrarre nr 63 R.G. del 28/01/2025, facente parte integrante della procedura di gara, alla voce “Valore degli investimenti materiali ed immateriali” e riporta in dettaglio quanto meglio riportato nel PEF.
Quesito nr 3
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE. In assenza di qualsiasi indicazione nel bando si deve ritenere ammissibile l’offerta del concorrente che nel proprio personale non annoveri caposervizio, macchinisti ed agenti dotati del patentino previsto dal DM MIT 288/2014?
Risposta Punto 3
Si riporta quanto trasferito dalla Stazione Appaltante (Comune di Bagnoli):“Sono figure delle quali il gestore si dovrà dotare obbligatoriamente prima dell’apertura dell’impianto come da DM MIT. Prevederle già in sede di gara poteva essere addirittura discriminatorio e limitante, disattendendo al principio del favorire la massima partecipazione agli operatori economici.”
Quesito nr 4
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA. Acclarato che, tra le prestazioni del concessionario, la componente servizi è assolutamente prevalente rispetto alla componente lavori, si chiede di conoscere le motivazioni per cui, in riferimento a tali requisiti, sono stati prescritti quelli previsti dall’art. 33, comma 1, dell’allegato II.12 del Codice, e non quelli prescritti dall’art.100, comma 11, del Codice. Si è tenuto conto che i requisiti richiesti, commisurati all’investimento in lavori, non sono assolutamente commisurati alle prestazioni in servizi?
Risposta Punto 4
Secondo quanto riportato nel bando di gara al punto “III.2.2) Capacità economica e finanziaria”, i requisiti sono commisurati all’importo dell’investimento previsto per l'intervento”, ovvero al “Valore degli investimenti materiali ed immateriali” riportato nella determina a contrarre in precedenza citata. Inoltre, L’art. 100 al comma 11 così recita “OMISSIS…….le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria…OMISSIS”, ovvero una possibilità alla quale la Stazione Appaltante (Comune di Bagnoli) non ha ritenuto dover aderire.
Quesito nr 5
OPZIONI SULLA ESECUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI (Bando punto III.2.1.1). Si chiedono chiarimenti sulla modalità con la quale rendere le dichiarazioni relative alle opzioni di cui al citato punto del Bando, in assenza di qualunque previsione in tal senso nei paragrafi 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4 del Disciplinare di gara, oppure nella “dichiarazione unica” messa a disposizione dei concorrenti, che, come precisato nel paragrafo 15.5 dello stesso Disciplinare, “esaurisce tutti gli obblighi dichiarativi da parte di ciascun operatore economico a qualunque titolo interessato”.
Risposta Punto 5
Il concorrente, in riferimento alla tipologia di esecuzione del servizio scelto dell’operatore economico, dovrà allegare “apposita dichiarazione”, secondo quanto previsto al punto III.2.1.1 del bando.
Quesito nr 6
OPZIONE DI ESECUZIONE INDIRETTA DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. Nel caso il concorrente opti per l’esecuzione indiretta, quali formalità dovrà seguire, nel caso di aggiudicazione, per l’affidamento di tali prestazioni. Quali controlli, su tali modalità, sono esercitate dall’Amministrazione aggiudicatrice?
Risposta Punto 6
Si rinvia a quanto già previsto dal punto III.2.1.1) del bando
Quesito nr 7
SUBAPPALTO. All’art. 9 del Disciplinare di gara è previsto che “E’ ammesso subappalto nella misura massima consentita dalla normativa vigente”. Giacché la normativa vigente, contenuta nell’art.119 del Codice, per conformarsi ai principi eurounitari, esclude ogni limitazione generalizzata al subappalto, lasciando facoltà alle Amministrazioni aggiudicatrici di introdurre specifiche e motivate limitazioni per la specifica procedura, si deve intendere che non esiste alcuna limitazione al subappalto? Oppure nella disciplina di gara è stata introdotta specifica e motivata limitazione non contenuta nell’art. 9 del Disciplinare di gara? Risposta Punto 7
Come evidenziato nel quesito, nel disciplinare di gara non è stata introdotta nessuna specifica limitazione al subappalto.
Quesito nr 8
GARANZIA DEFINITIVA. Si chiede di conoscere il motivo per cui la costituzione della garanzia definitiva è prevista (punto III.1.1 del Bando) come “all’art.193 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 (versione ante correttivo appalti)” e non come all’art.193, comma 15, del D. Lgs. 36/2023 nel testo vigente dopo le modifiche apportate dal “correttivo” di cui al D. Lgs. 209/2024, entrato in vigore ben prima della pubblicazione del Bando.
Risposta Punto 8
D. Lgs nr36/2023: Art. 225-bis. (Ulteriori disposizioni transitorie) - 4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.
Come riportato nella citata determina a contrarre: “con pec del 18.09.2024 la società Laceno Live s.r.l. confermava la validità della proposta e garantiva la permanenza del suo interesse alla proposta depositata con prot. Comunale n. 10657 del 01.09.2023”
Quesito nr 9 STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE. Nel Bando è precisato che il contratto sarà stipulato con il Comune di Bagnoli Irpino. Si chiedono chiarimenti in ordine alle modalità con cui sarà assicurato il rispetto dell’art. 62, comma 6, lettera g), del Codice.
Risposta Punto 9
La stazione appaltante (Comune di Bagnoli Irpino), agirà nel rispetto dell’art. 62, comma 6, lettera g), del Codice
Quesito nr 10
INTRODUZIONE DEL PEF NELL’OFFERTA TECNICA. Nell’art. 16 del Disciplinare di gara, si prescrive che il PEF del concorrente debba essere inserito nell’offerta tecnica. Giacché il PEF deve contenere inevitabilmente, in maniera analitica e dettagliata, tutti gli elementi dell’offerta economica, si chiede se tale prescrizione non sia in palese conflitto con il principio di divieto di commistione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Risposta Punto 10
L’offerta economica e temporale è quella afferente ai soli punti B.1, B.2 e B.3 del punto IV.2.1 del Bando di Gara.
Come previsto dal D. Lgs 36/2023 al comma 3 dell’art. 193 (ante correttivo): “Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo”, pertanto non si ravvede alcuna commistione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Quesito nr 11
PROPOSTE AGGIUNTIVE AI LAVORI ASCRITTI ALL'INIZIALE INVESTIMENTO. In relazione a dette proposte, oggetto di valutazione ai sensi del criterio A.1 di valutazione dell’offerta tecnica, in assenza di qualunque indicazione contenuta nella disciplina di gara, si chiedono chiarimenti rispetto ai limiti cui dette proposte debbono sottostare (tipologia, perimetro territoriale, vincoli) e la possibilità che esse si discostino dal PFTE del promotore.
Risposta Punto 11
Le proposte migliorative non sono soggette a restrizioni ulteriori rispetto a quelle già disciplinate dal D. Lgs 36/2023 all’art. 193.