Pubblicato
ALTO CALORE SERVIZI SPA – DISTRETTO IRPINIA SANNIO
Gara #502
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N° 67 UNITÀ, DA ASSEGNARE A DIVERSI SERVIZI SOCIETARI, PER UNA DURATA DI 12 MESI/UNITÀ LAVORATIVAInformazioni appalto
06/10/2025
Aperta
Servizi
€ 3.150.137,00
UVA ROCCO
Categorie merceologiche
7962
-
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
1
B87D1AA745
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N° 67 UNITÀ, DA ASSEGNARE A DIVERSI SERVIZI SOCIETARI, PER UNA DURATA DI 12 MESI/UNITÀ LAVORATIVA
individuazione di un Operatore Economico cui affidare la gestione del servizio: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO per n° 67 unità, da assegnare a diversi servizi societari, per una durata di 12 mesi.
Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico
€ 286.376,10
€ 2.863.760,90
€ 0,00
Scadenze
29/10/2025 14:00
07/11/2025 10:00
07/11/2025 16:00
Avvisi pubblici
Allegati
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271.05 kB | |
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695.15 kB | |
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determina.pdf SHA-256: 4069ec69036bc1482ce06b7173a5df963c6f99ff89289d318ccf3357ee1ab102 03/10/2025 09:50 |
1.09 MB | |
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Chiarimenti
07/10/2025 15:43
Quesito #1
Spett.le società,
ai fini della corretta formulazione dell'offerta economica, si formulano i seguenti chiarimenti:
- si chiede conferma che l'offerta economica vada unicamente espressa sotto forma di moltiplicatore compreso tra 1 e 1,100.
Pertanto, si chiede conferma che costituiscano refusi i riferimenti a ribasso percentuale ed aggio percentuale indicati a pag. 15 del disciplinare (L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: - il Ribasso percentuale sulla percentuale di rivalsa (Fee di Agenzia) posta a base d’asta, pari al 10% al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge - Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Sono inammissibili le offerte economiche che superino la percentuale di rivalsa (Fee di Agenzia) del 10% posta a base d’asta. )
- si chiede conferma che il concorrente debba presentare l'offerta economica esclusivamente mediante l'inserimento del moltiplicatore in piattaforma telematica, che genera in automatico il documento di offerta e che, pertanto, non si debba tenere in considerazione del modello di offerta economica allegato tra i documenti di gara in quanto non è possibile allegarlo alla piattaforma.
ai fini della corretta formulazione dell'offerta economica, si formulano i seguenti chiarimenti:
- si chiede conferma che l'offerta economica vada unicamente espressa sotto forma di moltiplicatore compreso tra 1 e 1,100.
Pertanto, si chiede conferma che costituiscano refusi i riferimenti a ribasso percentuale ed aggio percentuale indicati a pag. 15 del disciplinare (L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: - il Ribasso percentuale sulla percentuale di rivalsa (Fee di Agenzia) posta a base d’asta, pari al 10% al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge - Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Sono inammissibili le offerte economiche che superino la percentuale di rivalsa (Fee di Agenzia) del 10% posta a base d’asta. )
- si chiede conferma che il concorrente debba presentare l'offerta economica esclusivamente mediante l'inserimento del moltiplicatore in piattaforma telematica, che genera in automatico il documento di offerta e che, pertanto, non si debba tenere in considerazione del modello di offerta economica allegato tra i documenti di gara in quanto non è possibile allegarlo alla piattaforma.
08/10/2025 09:14
Risposta
Si conferma che l'offerta economica va espressa come moltiplicatore ricompreso tra 1,00 e 1,10.
In area pubblica è stato sostituito il modello dell'offerta economica
In area pubblica è stato sostituito il modello dell'offerta economica
07/10/2025 15:44
Quesito #2
Spett.le società,
si chiede cortese conferma che all'interno della formula di attribuzione del punteggio economico vada inserito il moltiplicatore e che, pertanto, debba essere offerto un moltiplicatore compreso tra 1,000 e 1,100.
si chiede cortese conferma che all'interno della formula di attribuzione del punteggio economico vada inserito il moltiplicatore e che, pertanto, debba essere offerto un moltiplicatore compreso tra 1,000 e 1,100.
08/10/2025 09:14
Risposta
Si conferma che l'offerta economica va espressa come moltiplicatore ricompreso tra 1,00 e 1,10.
In area pubblica è stato sostituito il modello dell'offerta economica
In area pubblica è stato sostituito il modello dell'offerta economica
07/10/2025 16:47
Quesito #3
Spett.le Ente,
si chiede conferma che in caso di aggiudicazione il contratto verrà stipulato a distanza mediante firma digitale.
Grazie
si chiede conferma che in caso di aggiudicazione il contratto verrà stipulato a distanza mediante firma digitale.
Grazie
08/10/2025 11:11
Risposta
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 18 del D.lgs 36 del 2023, si conferma che, in caso di aggiudicazione, il contratto può essere stipulato a distanza mediante firma digitale, nel pieno rispetto del disposizioni vigenti
07/10/2025 16:53
Quesito #4
Spett.le ente,
con la presente si chiedono delucidazioni in merito alla presentazione dell'offerta economica, infatti, nel relativo modello predisposto, da una parte è segnalato di dovere offrire un moltiplicatore compreso tra 1 e 1,00 mentre accanto viene riportato il simbolo della % come se la FEE da offrire debba essere espressa in percentuale e non in numero assoluto. Parallelamente a pagina 15 disciplinare è segnalato di dover invece indicare un ribasso percentuale sulla percentuale di rivalsa posta a base di gara pari al 10%.
Si chiede di confermare in che modalità i concorrenti debbano offrire il proprio margine di agenzia.
Grazie
con la presente si chiedono delucidazioni in merito alla presentazione dell'offerta economica, infatti, nel relativo modello predisposto, da una parte è segnalato di dovere offrire un moltiplicatore compreso tra 1 e 1,00 mentre accanto viene riportato il simbolo della % come se la FEE da offrire debba essere espressa in percentuale e non in numero assoluto. Parallelamente a pagina 15 disciplinare è segnalato di dover invece indicare un ribasso percentuale sulla percentuale di rivalsa posta a base di gara pari al 10%.
Si chiede di confermare in che modalità i concorrenti debbano offrire il proprio margine di agenzia.
Grazie
08/10/2025 09:18
Risposta
Si conferma che l'offerta economica va espressa come moltiplicatore ricompreso tra 1,00 e 1,10.
In area pubblica è stato sostituito il modello dell'offerta economica
In area pubblica è stato sostituito il modello dell'offerta economica
09/10/2025 17:11
Quesito #5
Spett.le SUA,
Al fine di predisporre l’offerta tecnica si formula il seguente quesito:
- Premesso che per legge il trattamento dei lavoratori in somministrazione deve essere equiparato ai lavoratori di pari mansione e livello dell’utilizzatore, in considerazione di quanto riportato nel bando di gara alla sezione IV.2.1) nella tabella Criteri di valutazione delle offerte al punto n.7 WELFARE AZIENDALE, è riportato “tutele e benefici per i lavoratori impiegati nella Commessa”, pertanto si chiede:
o bisogna descrivere piano di welfare previsto per i lavoratori somministrati come previsto dal CCNL di riferimento?
o o la richiesta riguarda i lavoratori di in.HR Agenzia per il Lavoro S.p.A. impegnati per il coordinamento e la gestione della commessa oggetto di gara?
Grazie
Al fine di predisporre l’offerta tecnica si formula il seguente quesito:
- Premesso che per legge il trattamento dei lavoratori in somministrazione deve essere equiparato ai lavoratori di pari mansione e livello dell’utilizzatore, in considerazione di quanto riportato nel bando di gara alla sezione IV.2.1) nella tabella Criteri di valutazione delle offerte al punto n.7 WELFARE AZIENDALE, è riportato “tutele e benefici per i lavoratori impiegati nella Commessa”, pertanto si chiede:
o bisogna descrivere piano di welfare previsto per i lavoratori somministrati come previsto dal CCNL di riferimento?
o o la richiesta riguarda i lavoratori di in.HR Agenzia per il Lavoro S.p.A. impegnati per il coordinamento e la gestione della commessa oggetto di gara?
Grazie
13/10/2025 09:15
Risposta
Si riporta quanto riscontrato dall'Ente delegante:
Il criterio di valutazione n. 7 “Welfare aziendale – Tutele e benefici per i lavoratori impiegati nella commessa” è finalizzato a valorizzare le iniziative di welfare e le misure di tutela aggiuntive previste dal concorrente a favore dei lavoratori somministrati che saranno impiegati nell’esecuzione della commessa.
Pertanto, qualora l’Agenzia preveda, per i propri dipendenti o per i lavoratori somministrati, iniziative di welfare aggiuntive rispetto a quelle stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento, tali misure potranno essere estese anche ai lavoratori somministrati impiegati nella commessa, costituendo elemento di valore aggiunto ai fini della valutazione tecnica.
Il criterio di valutazione n. 7 “Welfare aziendale – Tutele e benefici per i lavoratori impiegati nella commessa” è finalizzato a valorizzare le iniziative di welfare e le misure di tutela aggiuntive previste dal concorrente a favore dei lavoratori somministrati che saranno impiegati nell’esecuzione della commessa.
Pertanto, qualora l’Agenzia preveda, per i propri dipendenti o per i lavoratori somministrati, iniziative di welfare aggiuntive rispetto a quelle stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento, tali misure potranno essere estese anche ai lavoratori somministrati impiegati nella commessa, costituendo elemento di valore aggiunto ai fini della valutazione tecnica.
13/10/2025 18:57
Quesito #6
Spett.le Ente,
al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formula il seguente chiarimento.
Sulla c.d. Clausola Sociale.
L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Anche l’art. 57 del D.lgs. 36/2023 prevede l’applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l’appaltatore “uscente” sia o meno una Agenzia per il lavoro.
Sulla base di tali obblighi, si chiede cortesemente di conoscere:
- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
- L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e
- L’attuale fornitore.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale.
Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché ilrispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
Infatti, come sancito dal Consiglio di stato nel succitato parere “Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solo l’imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che prescinde da specifiche previsioni contrattuali. (…) consente di individuare obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati. E’ pertanto possibile ricavare un obbligo dell’impresa uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terzi”.
Peraltro, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle anche alla luce del fatto che si tratta “di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un’esclusione dall’elenco degli imprenditori invitati alla gara”( cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale).
al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formula il seguente chiarimento.
Sulla c.d. Clausola Sociale.
L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Anche l’art. 57 del D.lgs. 36/2023 prevede l’applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l’appaltatore “uscente” sia o meno una Agenzia per il lavoro.
Sulla base di tali obblighi, si chiede cortesemente di conoscere:
- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
- L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e
- L’attuale fornitore.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale.
Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché ilrispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
Infatti, come sancito dal Consiglio di stato nel succitato parere “Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solo l’imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che prescinde da specifiche previsioni contrattuali. (…) consente di individuare obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati. E’ pertanto possibile ricavare un obbligo dell’impresa uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terzi”.
Peraltro, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle anche alla luce del fatto che si tratta “di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un’esclusione dall’elenco degli imprenditori invitati alla gara”( cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale).
14/10/2025 17:36
Risposta
La Stazione Appaltante è consapevole delle previsioni di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 31 del CCNL di categoria, che prevedono, nei limiti della compatibilità con l’organizzazione del servizio e delle esigenze tecnico-operative, l’applicazione del principio di tutela occupazionale in occasione del subentro di un nuovo affidatario.
Si precisa che la Stazione Appaltante assicurerà il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di clausola sociale, nei termini e nei limiti previsti dalla normativa e dal contratto collettivo applicabile, garantendo al contempo il rispetto dei principi di par condicio concorrenziale, trasparenza e proporzionalità.
Con riferimento ai dati richiesti, si comunica che:
- i lavoratori attualmente impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato sono n. 57 unità;
- gli stessi sono inquadrati come “Operatori su rete” – II livello del CCNL Acqua e Gas;
- il personale risulta già formato e idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- l’attuale fornitore è Tempor Salerno S.p.A..
Eventuali ulteriori informazioni di dettaglio, ove disponibili presso la Stazione Appaltante, saranno rese accessibili in forma aggregata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).
Qualora taluni dati risultassero nella disponibilità esclusiva dell’attuale fornitore, la Stazione Appaltante provvederà, ove ritenuto necessario e nei limiti della legge, a richiederne il rilascio ai fini dell’applicazione corretta della clausola sociale, conformemente a quanto indicato nel parere n. 2703/2018 del Consiglio di Stato e alle Linee Guida ANAC in materia.
Si precisa, infine, che la clausola sociale non comporta un obbligo automatico di assunzione del personale impiegato dall’appaltatore uscente, ma impone al nuovo affidatario l’obbligo di valutare il riassorbimento del personale nel rispetto dei principi di proporzionalità, compatibilità organizzativa e sostenibilità economica dell’appalto, come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente.
Si precisa che la Stazione Appaltante assicurerà il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di clausola sociale, nei termini e nei limiti previsti dalla normativa e dal contratto collettivo applicabile, garantendo al contempo il rispetto dei principi di par condicio concorrenziale, trasparenza e proporzionalità.
Con riferimento ai dati richiesti, si comunica che:
- i lavoratori attualmente impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato sono n. 57 unità;
- gli stessi sono inquadrati come “Operatori su rete” – II livello del CCNL Acqua e Gas;
- il personale risulta già formato e idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- l’attuale fornitore è Tempor Salerno S.p.A..
Eventuali ulteriori informazioni di dettaglio, ove disponibili presso la Stazione Appaltante, saranno rese accessibili in forma aggregata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).
Qualora taluni dati risultassero nella disponibilità esclusiva dell’attuale fornitore, la Stazione Appaltante provvederà, ove ritenuto necessario e nei limiti della legge, a richiederne il rilascio ai fini dell’applicazione corretta della clausola sociale, conformemente a quanto indicato nel parere n. 2703/2018 del Consiglio di Stato e alle Linee Guida ANAC in materia.
Si precisa, infine, che la clausola sociale non comporta un obbligo automatico di assunzione del personale impiegato dall’appaltatore uscente, ma impone al nuovo affidatario l’obbligo di valutare il riassorbimento del personale nel rispetto dei principi di proporzionalità, compatibilità organizzativa e sostenibilità economica dell’appalto, come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente.
15/10/2025 14:54
Quesito #9
si chiede cortese conferma che trova applicazione l'art. 106 d.lgs. 36/2023 in quanto contratto di importo superiore alle soglie europee e che il richiamo all'art. 53 d.lgs. 36/2023 c.4 bis, presente nell'art. 11 del disciplinare sia un refuso.
Pertanto, si chiede cortese conferma che l'importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8, d.lgs. 36/2023.
Cordiali saluti
Pertanto, si chiede cortese conferma che l'importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8, d.lgs. 36/2023.
Cordiali saluti
15/10/2025 18:06
Risposta
Si conferma che il richiamo all'art. 53 del D.Lgs 36/2023 trattasi di refuso e che pertanto si applicano le riduzioni previste all'art. 106 .
27/10/2025 09:50
Quesito #17
Spett.le Ente,
tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che, a differenza di quanto riportato nel Capitolato, potranno essere fatturate al loro verificarsi:
le ore relative alle assenze (malattia, infortunio, permessi, ...)il rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore
La retribuzione di tali voce è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.
Grazie
tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che, a differenza di quanto riportato nel Capitolato, potranno essere fatturate al loro verificarsi:
le ore relative alle assenze (malattia, infortunio, permessi, ...)il rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore
La retribuzione di tali voce è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.
Grazie
29/10/2025 18:02
Risposta
I costi di cui alla presente richiesta sono ricompresi nella valutazione fatta all’art. 4 oltre a quanto riportato all’art. 7 punto h.